Normative di riferimento

Normative di riferimento

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

 

La lettura combinata dell’art. 1130, comma 6, novellato dalla Legge 220/2012, integrato dall’ art. 1 comma 9 lettera c della Legge 9/2014 (ex D.L. 145/2013), porta al seguente testo normativo:

Art. 1130. Attribuzioni dell’amministratore

L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge,deve:                                           … omissis …

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio .                                          … omissis …

Pertanto, alla luce di ciò, l’amministratore deve raccogliere, con ogni mezzo a sua disposizione, ogni informazione, notizia, comunicazione sulle condizioni di sicurezza inerenti le parti comuni indicare all’art. 1117 del codice civile al fine di poter considerare “sicuro” l’edificio gestito, o quanto meno individuare gli interventi necessari affinché possa ritenersi tale.

Data la vastità degli elementi da controllare, è riduttivo parlare di una mera valutazione effettuata dall’amministratore: vanno raccolti tutti i dati disponibili e/o ricavabili dalla documentazione in archivio, effettuati sopralluoghi per verificare le condizioni in cui versano le parti comuni, individuate eventuali criticità che possano minare le condizioni di sicurezza.

L’individuazione delle criticità ci fa porre diverse domande: per quanto l’amministratore possa essere esperto e debitamente formato, è grado di effettuare da solo una simile valutazione? Ne possiede in concreto le competenze?, ma soprattutto “Quali sono le norme di riferimento alle quali attenersi?”

In considerazione delle varie realtà di cui si compone il patrimonio immobiliare italiano, le normative di riferimento per la valutazione possono essere sostanzialmente riassunte come segue:

  • Impianti elettrici: DM 37/08 – DPR 462/2001;
  • Verifica scariche elettriche: NORMA CEI EN 62305 – DM 37/08 – DLgs 81/08 capo II art. 289;
  • Impianti di ricezione TV: DM 11.11.2005 – DM 37/08;
  • Impianti idrosanitari: DM 37/08;
  • Impianti di riscaldamento: DM 37/08;
  • Impianti di adduzione GAS: DM 37/08;
  • Impianti trattamento acqua potabile e piscine: Decreto 31/01 e DLgs 81/08;
  • Impianti di automazione porte e cancelli: DM 37/08 – UNI EN 12453 – Direttiva Macchine 2006/42/CE obbligatoria da Decreto 17/2010;
  • Impianti Ascensore: Decreto 10/01/2017 N° 23 – DPR 162/99 – DM 37/08;
  • Impianti antincendio: DM 37/08 – DM 246 del 16/05/87 – DM 10/03/98 Allegato VI – DPR 151/2011;
  • Linee vita e dispositivi anticaduta: NORMA UNI EN 795:2012 e UNI EN 11560 – DLgs 81/08 art. 115 e s.m.i.;
  • Normativa vetri: UNI 7697 del 2014;
  • Normativa altezza parapetti: DM 236/89;
  • Normativa grado di attrito pavimenti: Norma DIN 51097 E DIN 51130 – DM 236/89 – DLgs 81/08 art 63;
  • Normativa amianto: LEGGE 257/92 – DLgs 81/08;
  • Adempimenti obbligatori in presenza di personale alle dirette dipendenze del condominio: DLgs 81/08;
  • Adempimenti obbligatori privacy: GDPR 2018.

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